Primo Piano · numero 2
La confisca è in vigore, e il segnalante va protetto anche dalle domande dell'istruttoria
2 novembre 2026 · Istituto ISR
Dal 31 ottobre i nuovi artt. 240-ter e 240-quater del codice penale sono diritto vigente, con elenchi chiusi di reati che comprendono gli abusi di mercato. L'ANAC sanziona i tre gestori di un canale di segnalazione per aver messo a rischio la riservatezza del segnalante, anche senza rivelarne il nome.
La novità normativa: il catalogo resta fermo, la confisca è legge
Nella settimana dal 26 ottobre al 2 novembre il catalogo dei reati presupposto non cambia. Il Bollettino 231 n. 12 ha esaminato sei Gazzette (nn. 249-254) e cinque atti di rango primario più un regolamento: nessuno modifica il D.Lgs. 231/2001. L'ultimo atto che lo ha toccato resta il D.Lgs. 160/2026, con l'art. 25-vicies. Neppure i tetti si spostano.
La novità è di data, non di testo. Il D.Lgs. 186/2026 è entrato in vigore il 31 ottobre: i nuovi artt. 240-ter e 240-quater del codice penale sono dunque diritto vigente. Ciascuno rinvia a un elenco chiuso di delitti, non a una clausola generale, e per entrambi il secondo comma include gli abusi di mercato del TUF, presupposto 231 ai sensi dell'art. 25-sexies. L'art. 19 del D.Lgs. 231/2001, la confisca contro l'ente, resta com'era: a crescere è la confisca che accompagna il reato presupposto. Per un ente esposto alle famiglie elencate, la stima dell'esposizione patrimoniale va riletta.
Altri due decreti riguardano la materia senza toccare la 231. Il D.Lgs. 184/2026 sul punto di accesso unico europeo (ESAP), in vigore dal 30 ottobre, è stato letto per intero: non fissa sanzioni. Il D.Lgs. 197/2026 sulle emissioni industriali entra in vigore il 12 novembre: non modifica gli articoli del D.Lgs. 152/2006 richiamati dall'art. 25-undecies, ma ridisegna i presidi ambientali con scadenze fra il 2030 e il 2031, come il sistema di gestione ambientale entro il 1° luglio 2030. Di quel decreto abbiamo letto gli articoli 1-20; l'art. 21, che restringe una fattispecie penale, poggia sul dossier parlamentare dello schema e non sul testo definitivo: da verificare.
Da sorvegliare resta il decreto sicurezza (D.L. 190/2026), in conversione alla Camera come C. 3159 con scadenza al 21 dicembre. Crea due nuovi delitti, non presupposti 231; un emendamento potrebbe però collegare l'art. 420-bis c.p. all'art. 24-ter. Il fascicolo degli emendamenti non è stato aperto.
Fonti. Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 (D.Lgs. 186/2026) · Gazzetta Ufficiale, scheda del D.Lgs. 186/2026 (26G00203) · Gazzetta Ufficiale, scheda del D.Lgs. 197/2026 (26G00213) · Camera dei deputati, dossier sullo schema del D.Lgs. 197/2026 · Bollettino 231 n. 12
Il caso: la delibera ANAC n. 344/2026 e la riservatezza del segnalante
Il 9 settembre 2026 l'ANAC ha adottato la delibera n. 344, sulle presunte violazioni del D.Lgs. 24/2023. Secondo due note giuridiche qualificate, concordanti fra loro e pubblicate il 9 e il 27 ottobre, l'Autorità ha sanzionato con 15.000 euro ciascuno, 45.000 in tutto, i tre componenti dell'organo che gestiva il canale interno di segnalazione di una società, per violazione della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 12). L'addebito di omessa gestione della segnalazione è stato archiviato.
Il punto è nelle ragioni. La riservatezza copre ogni informazione da cui l'identità si può ricavare anche indirettamente; un richiamo generico alla riservatezza fatto alle persone interpellate non basta; la violazione può essere colposa e non richiede la rivelazione del nome; trattandosi di un illecito di pericolo, non serve provare che il segnalante sia stato identificato. Il potere sanzionatorio dell'ANAC, d'altra parte, non si estende al merito delle valutazioni istruttorie del gestore.
Perché interessa la 231: il canale interno di segnalazione è un requisito del modello organizzativo, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001. Secondo il Bollettino, la decisione non sposta la piattaforma, che può essere cifrata e conforme, ma il momento in cui il dovere pesa: la tecnica istruttoria dopo l'arrivo della segnalazione, cioè quali informazioni circolano, come si impostano le audizioni, quali combinazioni di dettagli rendono riconoscibile chi ha segnalato. Se l'organismo di vigilanza riceve o gestisce segnalazioni, i suoi componenti rischiano di persona. È una sanzione al gestore, non all'ente.
Una cautela: il testo della delibera non è stato letto. La pagina dell'ANAC espone estremi e oggetto, non il contenuto; importo e ragioni vengono dalle due note.
Fonti. ANAC, delibera n. 344 del 9 settembre 2026 (pagina dell'atto) · Osservatorio 231, nota del 27 ottobre 2026 · 01 Magazine, analisi della delibera 344/2026
Il Bollettino 231 n. 12, in sintesi
La finestra va dal 26 ottobre al 2 novembre. Catalogo e tetti non si muovono e nessuna pronuncia in materia di responsabilità degli enti è stata depositata. Quota fra 258,00 e 1.549,37 euro, massimo 1.000 quote.
Sul fronte giurisprudenziale la Cass. Sez. III n. 34744/2026, bloccata da cinque settimane, è stata letta in porzioni testuali di una fonte che riproduce il provvedimento: udienza 7 luglio, deposito 28 settembre. Vi si legge che la colpa di organizzazione va provata come carenza organizzativa concreta e causalmente rilevante, che nella truffa per erogazioni pubbliche il profitto confiscabile può coincidere con l'intera somma percepita quando l'amministrazione non ne ricava utilità apprezzabile (309.260,45 euro nel caso deciso), e che l'illecito dell'ente può sopravvivere alla prescrizione del reato presupposto. Non è il testo ufficiale: il Bollettino non ne ricava alcuna cifra finché non lo legge in originale. Le Sezioni Unite sul Superbonus (nn. 36525 e 36526) hanno ora tre commenti concordanti sulla motivazione, ma il testo originale resta non letto. Nuova la n. 33224/2026, su una sola fonte, sul concorso fra reati tributari e truffa per erogazioni pubbliche.
Sul fronte internazionale il progetto tedesco di riforma del § 30 OWiG, da 10 a 40 milioni, risulta fermo: la settimana di seduta 2-6 novembre non lo contiene. Il progetto inserirebbe un criterio di commisurazione che tiene conto dei presidi di compliance. In Spagna il progetto di recepimento della direttiva 2024/1226 prevede sanzioni fino al 5% e all'1% del fatturato mondiale, ma non è adottato. In Romania un progetto sui reati ambientali è in consultazione dal 14 luglio.
Restano le lacune dichiarate: il database delle misure nazionali di recepimento non è stato interrogato per l'undicesima settimana consecutiva, e CED/Italgiure non è stato consultato.
Fonti. Bollettino 231 n. 12 (2 novembre 2026) · Commento che riporta porzioni testuali della Cass. n. 34744/2026 (Studio Legale Calvello) · Bundestag, programma della settimana 2-6 novembre
Dal Quotidiano dell'Osservatorio: le giornate dal 29 ottobre al 1° novembre
Il Quotidiano del 29 ottobre registra 257 atti raccolti in 74 paesi e 748 materie aperte; quello del 30 ottobre, 265 atti e 776 materie aperte; quello del 31 ottobre, 182 atti, con le materie aperte in calo di 8 e nessuna materia che abbia cambiato stadio. Il 1° novembre il Quotidiano riporta zero atti raccolti: è un giorno senza raccolta, non un giorno senza atti.
Le pagine non si raccordano del tutto fra loro, e lo diciamo. Il confronto fra le materie che hanno cambiato stadio il 29 ottobre (43 nella pagina di quel giorno) e quanto il briefing del 30 ottobre riferisce per lo stesso giorno (54) non torna; e il 1° novembre le materie aperte risultano 784, cifra che non si raccorda con il calo di 8 del 31 ottobre sulle 776 del 30. Riportiamo ogni cifra con la sua data, senza ricostruire le differenze.
Il Quotidiano dichiara i propri limiti, e li ripetiamo: ciascuna giornata porta due lacune dichiarate, la raccolta grezza non è chiusa, quindi gli articoli della cornice climatica e gli eventi dei pericoli sono limiti inferiori, e le serie non si sommano. Nessuna di queste cifre dice qualcosa su un singolo atto, compreso il D.Lgs. 186/2026.
Fonti. Quotidiano dell'Osservatorio del 29 ottobre 2026 · Quotidiano dell'Osservatorio del 30 ottobre 2026 · Quotidiano dell'Osservatorio del 31 ottobre 2026 · Quotidiano dell'Osservatorio del 1° novembre 2026
Il Primo Piano è un commento dell'Istituto ISR, non un parere legale. Le norme e le sentenze citate si leggono nelle fonti indicate.