Primo Piano · numero 1
La confisca allarga il campo, la colpa di organizzazione resta da provare
22 ottobre 2026 · Istituto ISR
Dal 31 ottobre la confisca legata ai reati presupposto si allarga, senza che il D.Lgs. 231/2001 cambi una riga. E la Cassazione ricorda che l'ente risponde per colpa propria, non per il solo fatto di non avere un modello.
La novità normativa: il catalogo non si muove, la confisca sì
Il 16 ottobre la Gazzetta Ufficiale (n. 241) ha pubblicato il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, che attua la direttiva (UE) 2024/1260 su recupero e confisca dei beni. Entra in vigore il 31 ottobre.
Non è una riforma della responsabilità degli enti: non modifica il D.Lgs. 231/2001 e non crea reati presupposto. Il Bollettino 231 n. 10, che lo ha letto articolo per articolo sul PDF ufficiale, rileva però che il decreto cambia la confisca su cinque gruppi di fattispecie già presenti nel catalogo: l'associazione per delinquere e quella di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.), i reati della serie 600, il riciclaggio, l'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12 D.Lgs. 286/1998) e tre articoli del Codice dell'ambiente richiamati dall'art. 25-undecies.
La novità più vicina all'impresa è il nuovo art. 2635-quater del codice civile: in caso di condanna per corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis) la confisca è sempre ordinata. Quei reati sono presupposto 231 ai sensi dell'art. 25-ter, lett. s-bis).
Perché conta. L'art. 19 del D.Lgs. 231/2001, cioè la confisca nei confronti dell'ente, non è toccato. A crescere è la confisca che accompagna il reato presupposto: beni strumentali, valore equivalente, beni trasferiti a terzi, confisca estesa per correlazione temporale. Nessun tetto sanzionatorio si sposta, ma la stima dell'esposizione patrimoniale di un ente nelle famiglie interessate, dal 31 ottobre, può risultare per difetto. È la lettura del Bollettino: prima di trarne conseguenze su un caso concreto, il testo del decreto va letto in originale. La pagina di un editore giuridico consultata per questo commento conferma numero, data, Gazzetta e entrata in vigore, non le singole disposizioni.
Fonti. D.Lgs. 186/2026, scheda con data, Gazzetta e vigenza (MySolution) · Testo del decreto (Diritto Bancario, PDF) · Bollettino 231 n. 10
Il caso: Cassazione n. 34744/2026, e un cenno all'Ungheria
Il 28 settembre 2026 la Terza Sezione penale della Cassazione ha depositato la sentenza n. 34744, su due società siciliane sanzionate dal Tribunale di Palermo con 50.000 euro ciascuna per l'illecito dipendente da truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.; art. 24 D.Lgs. 231/2001). I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Il principio è netto: l'ente risponde per fatto proprio e l'accusa deve provare uno specifico deficit organizzativo. La mancata adozione del modello non è, da sola, elemento costitutivo dell'illecito: è un indizio, da valutare con altri segni di disfunzione. L'ente può dunque dimostrare di non avere colpa anche senza un modello formale. Nel caso concreto la colpa è stata ritenuta provata per un insieme di elementi, tra cui il reato commesso da un apicale e l'assenza di un organismo di controllo contabile.
Due dettagli utili a chi lavora sui modelli. L'adozione tardiva del modello ha dato diritto all'attenuante dell'art. 12, comma 2, lett. b), con riduzione di un terzo; e la confisca del profitto è stata confermata in 309.260,45 euro, l'intera somma erogata alla società, perché l'utilità per l'ente pubblico è stata giudicata di rilevanza minima. Dove il rapporto è sinallagmatico, la Corte richiama invece le Sezioni Unite del 2008 (n. 26654), secondo cui l'utilità ricevuta dal danneggiato non entra nel profitto.
Fuori d'Italia, uno studio ungherese segnala che dal 2026 il regime di responsabilità delle società cambia: rilevano anche le condotte colpose, la sanzione si calcola sul fatturato anziché sul vantaggio (da un milione di fiorini fino al 3–5% del fatturato netto dell'anno precedente) e sono possibili accordi con la procura. Lo riportiamo come segnalazione: la fonte non indica la legge, e prima di citarlo come diritto vigente serve la norma.
Fonti. Cass. pen., Sez. III, n. 34744/2026 (Osservatorio 231) · Testo e massime (Studio Calvello) · Ungheria: le regole cambiano (Jalsovszky)
Il Bollettino 231 n. 10, in sintesi
La finestra osservata va dal 12 al 19 ottobre. Il Bollettino registra che il catalogo dei reati presupposto non si muove: l'ultimo atto che lo ha modificato resta il D.Lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre, che ha inserito l'art. 25-vicies. Non si muovono nemmeno i tetti: il valore della quota resta tra 258,00 e 1.549,37 euro, il numero massimo di quote 1.000, il tetto del regime generale 1.549.370 euro.
Il risultato della settimana è la confisca, per le ragioni dette sopra. Il Bollettino aggiunge un secondo atto, le Sezioni Unite penali sul Superbonus: secondo il Bollettino, le motivazioni sono state depositate il 16 ottobre (nn. 36525 e 36526) e qualificano la costituzione di un credito d'imposta fittizio come truffa aggravata (artt. 640 e 640-bis c.p.) e non come indebita percezione (art. 316-ter). La soluzione era stata anticipata dall'informazione provvisoria del 26 febbraio 2026. Entrambe le fattispecie stanno nella stessa forchetta dell'art. 24: la riqualificazione non sposta la quota, ma sposta il profitto confiscabile e il momento in cui il reato si consuma. Su quest'ultimo punto le fonti secondarie che abbiamo consultato usano formule diverse: va letto il testo depositato.
Restano sotto osservazione il decreto-legge 185/2026 sull'ex ILVA, che nei suoi undici articoli non contiene esenzioni dalla responsabilità degli enti (il Bollettino lo sorveglia in conversione, dove una clausola del genere potrebbe comparire), e il disegno di legge tedesco BT-Drs. 21/6133, fermo per la seconda settimana di seduta. Il Bollettino dichiara anche ciò che non ha letto: il testo integrale della legge di ratifica 182/2026 e il profilo sanzionatorio del D.Lgs. 184/2026 sono da verificare.
Fonti. Bollettino 231 n. 10 (19 ottobre 2026) · Superbonus e Sezioni Unite: informazione provvisoria (Sistema Penale)
Dal Quotidiano dell'Osservatorio: la giornata del 21 ottobre
Il Quotidiano dell'Osservatorio del 21 ottobre registra nel flusso regolatorio 47 atti raccolti, 15 più del giorno prima, e materie aperte che passano da 512 a 516, con cinque materie che hanno cambiato stadio. È il lato quotidiano della stessa pressione di cui il Bollettino 231 dà il lato giuridico: ogni giorno, in Italia e nei paesi osservati, qualcosa cambia nelle regole che le imprese devono seguire.
Il Quotidiano è onesto sui propri limiti, e li ripetiamo. La giornata ha due lacune dichiarate, e per le aree degli indici di turbamento non è stato raccolto nulla: non si può dire se ci sia un trend, né se i dati siano in movimento. Un giorno con più atti non è una tendenza, e il confronto con il giorno prima non dice nulla su un singolo decreto, compreso il D.Lgs. 186/2026. I due strumenti lavorano su piani diversi: l'uno conta e confronta le fonti pubbliche di ogni giornata, l'altro legge una per una le norme che cambiano. Insieme servono a ricordare che la responsabilità degli enti si muove dentro un ambiente regolatorio che cambia ogni giorno, e che per un'impresa la domanda utile non è se oggi sia cambiato qualcosa, ma che cosa, di ciò che è cambiato, tocca la sua esposizione.
Il Primo Piano è un commento dell'Istituto ISR, non un parere legale. Le norme e le sentenze citate si leggono nelle fonti indicate.