Bollettino 231 · numero 1
Bollettino 231
17 agosto 2026 · finestra osservata: 10 – 17 agosto 2026
Questa è l'edizione pubblica del bollettino settimanale di sorveglianza 231. Il testo è quello dell'originale, salvo le sezioni 3, 4 e 7, omesse perché riguardano la manutenzione della piattaforma e non il diritto, e poche frasi tolte o riformulate dove parlavano della piattaforma; la numerazione resta quella dell'originale. Il bollettino riferisce soltanto ciò che è stato letto alla fonte: ciò che non è accertato è marcato «da verificare», e i limiti della verifica di ogni settimana sono scritti in chiaro.
Settimana del 17 agosto 2026 · Finestra osservata: 10 – 17 agosto 2026
Emittente: Istituto ISR — Osservatorio
Bollettino n. 1
Esito in una riga
Nessuna novità nel catalogo dei reati presupposto né nei tetti sanzionatori. La finestra cade nel blocco feriale italiano ed europeo: Camere in pausa, Bundestag e Bundesrat senza sedute, Cortes fuori sessione, sospensione feriale della Cassazione. Restano aperti due cantieri che non spostano ancora alcun numero — il disegno di legge italiano di riforma del D.Lgs. 231/2001 e il progetto tedesco sull'OWiG §30 — trattati in coda.
1. Base normativa
1.1 Catalogo dei reati presupposto 231 (Italia)
Controllato. Nessuna modifica nella finestra.
Verifica condotta sulla fonte primaria: la versione consolidata del D.Lgs. 231/2001 su Normattiva riporta «ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2026». Nessun atto successivo a quella data ha toccato il decreto. Sono stati letti i sommari delle Gazzette Ufficiali Serie Generale effettivamente uscite nella finestra — n. 184 del 10 agosto, n. 185 dell'11 agosto con il S.O. n. 30/L, n. 186 del 12 agosto, n. 187 del 13 agosto, n. 188 del 14 agosto — e nessuno degli atti di rango primario ivi pubblicati (D.Lgs. 147, 148 e 149 del 7 agosto 2026 in materia tributaria; D.Lgs. 151 del 30 luglio 2026 sul florovivaismo) contiene rinvii al D.Lgs. 231/2001. Il 15 e il 16 agosto non sono state pubblicate Gazzette.
Linea di base confermata. L'ultimo atto che ha modificato il catalogo resta il D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115 (attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 sulla tratta di esseri umani), GU Serie Generale n. 150 del 1° luglio 2026, in vigore dal 16 luglio 2026: l'art. 13 inserisce nell'art. 25-quinquies il richiamo al nuovo art. 601.1 c.p., con sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote e interdittive non inferiori a sei mesi. È questa la versione vigente del catalogo.
Una correzione di linea di base, che vale più della notizia. Alcuni repertori secondari indicano il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (riforma delle sanzioni TUF, GU n. 169 del 23 luglio 2026, in vigore dal 7 agosto 2026) come modificativo della sezione «abusi di mercato» del catalogo 231. La lettura del testo primario su Normattiva smentisce: il decreto non modifica il D.Lgs. 231/2001 e si limita a richiamare, nell'art. 187-quinquies TUF, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del 231 «in quanto compatibili». Riscrive però il regime sanzionatorio dell'ente per gli illeciti amministrativi di market abuse — che è la fonte del tetto italiano di 15.000.000 euro ex art. 187-quinquies TUF. Va aperta una verifica separata su quel valore, fuori bollettino, perché non tocca il catalogo.
1.2 Tetti sanzionatori e valore della quota (Italia)
Controllato. Nessuna modifica nella finestra.
Nessun intervento su art. 10 (importo minimo e massimo della quota, numero massimo di quote), sulle sanzioni interdittive (artt. 9, 13-17), sulla confisca (art. 19), né sull'art. 10 co. 3-bis introdotto con le sanzioni indicizzate al fatturato. Il tetto del regime generale resta 1.549.370 euro (1.000 quote × 1.549,37), e per gli illeciti agganciati al fatturato resta il meccanismo percentuale senza tetto assoluto.
1.3 Normativa di settore sulle aree di processo
Controllato. Nessuna modifica nella finestra.
Consultati: ANAC (notizie e atti — ultimo intervento sostanziale il 4 agosto), Garante privacy (provvedimenti fermi al 23 luglio; ultima news 7 agosto), Ispettorato Nazionale del Lavoro (ultima nota 30 giugno, linee guida sul recupero crediti della patente), MASE. Nessun atto ridefinisce i presidi attesi in un modello 231 su sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy o anticorruzione.
Un solo elemento immediatamente antecedente la finestra, segnalato per completezza e senza effetto sul catalogo: il D.L. 7 agosto 2026, n. 143 sull'obbligo di compostabilità di alcuni imballaggi (GU n. 182 del 7 agosto 2026, in vigore dall'8 agosto) introduce l'art. 226-quinquies e modifica l'art. 261 del D.Lgs. 152/2006, con sanzioni amministrative da 2.500 a 25.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2030. Agisce su illeciti amministrativi, non su reati presupposto ex art. 25-undecies: non tocca alcuna base.
2. Base giurisprudenziale
Controllata. Nessuna pronuncia nella finestra.
Non risultano depositate né pubblicate, tra il 10 e il 17 agosto 2026, pronunce della Corte di Cassazione — sezioni semplici penali o Sezioni Unite — rilevanti per la responsabilità degli enti su idoneità ed efficace attuazione del modello, colpa di organizzazione, interesse e vantaggio, requisiti dell'Organismo di Vigilanza, confisca e profitto, interdittive. In agosto opera la sola Sezione Feriale penale, che tratta prevalentemente materia cautelare ed estradizionale; l'unico provvedimento penale segnalato nel periodo dalle novità della Corte è Sez. Feriale n. 31016, in tema di rinnovazione istruttoria in appello dopo rito abbreviato — materia processuale, estranea al perimetro.
Nessuna questione 231 pendente davanti alle Sezioni Unite. Le tre questioni fissate sono su tortura del pubblico ufficiale (R.G. 10092/2026, udienza 26 novembre 2026), deposito del mandato difensivo per l'imputato assente (R.G. 9916/2026, 29 ottobre 2026) e perquisizioni negli studi dei difensori (R.G. 6868/2026, 24 settembre 2026).
Linea di base confermata. L'ultima pronuncia che ha spostato che cosa vale come presidio resta Cass. pen. n. 24402/2026, depositata il 2 luglio 2026: la responsabilità dell'ente non discende automaticamente dal reato della persona fisica, ma richiede uno scrutinio autonomo della colpa di organizzazione come deficit oggettivo della struttura, e un accertamento concreto dell'interesse o vantaggio ex art. 5, senza presunzioni né formule stereotipate. L'indicazione della sezione è discordante fra le fonti — Sez. III secondo Sistema Penale, Sez. IV secondo altri repertori: da verificare sul provvedimento prima di citarlo in pubblicistica.
5. Fronte internazionale — sorveglianza leggera
Nessun evento nella finestra su nessuno dei due punti sorvegliati. La settimana cade fuori da ogni calendario parlamentare rilevante: il Bundestag non ha settimane di seduta in agosto (l'ultima 6-10 luglio, la prossima 7-11 settembre), il Bundesrat non ha sedute plenarie fra il 10 luglio e il 25 settembre, le Cortes spagnole sono fuori sessione per disposizione costituzionale, e l'ultimo pacchetto di infrazioni della Commissione è quello di luglio (INF/26/1376, 15 luglio 2026).
Stato dei recepimenti — fotografia, non evento
| Direttiva | Soglia per l'ente | Italia | Germania | Spagna | Francia | Romania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/1226 misure restrittive (termine 20.05.2025) | 5% fatturato mondiale o €40m | recepita — D.Lgs. 211/2025, GU 09.01.2026 | recepita — adozione gennaio 2026 | in mora — proyecto de ley 121/000072, in esame | non confermato | non confermato |
| 2024/1203 reati ambientali (termine 21.05.2026) | 5% o €40m | recepita — D.Lgs. 81/2026, GU 18.05.2026 | in mora — progetto pendente (BT-Drs. 21/6133) | non confermato | in mora — nessun atto adottato | in mora — progetto in consultazione pubblica (luglio 2026) |
| 2026/1021 corruzione | 5% o €40m (art. 14(3)) | — | — | — | — | — |
Direttiva (UE) 2026/1021 — esistenza e estremi confermati su EUR-Lex: adozione 29 aprile 2026, pubblicazione in GUUE 11 maggio 2026, entrata in vigore 31 maggio 2026; l'art. 14(3) fissa per gli illeciti degli artt. 3-5 un massimo non inferiore al 5% del fatturato mondiale o 40 milioni di euro (3% o 24 milioni per gli artt. 6, 8 e 9). Il termine di recepimento è indicato in 1° giugno 2028 da una sola fonte secondaria e non è stato verificato sul testo in GUUE: da confermare.
Il gradino resta quello previsto: quando Spagna e Francia recepiranno, il loro massimo per l'ente salterà in modo discontinuo da una cifra fissa a una percentuale del fatturato globale. Nessun paese lo ha compiuto in questa finestra.
6. Sorvegliati speciali — nulla è ancora diritto vigente
Due cantieri che non spostano oggi alcun numero e che vanno seguiti settimana per settimana. Le descrizioni che seguono sono in inglese, come da forma del bollettino, perché sono la parte destinata a circolare fuori dall'Italia.
6.1 Italia — Government bill reforming Legislative Decree 231/2001
Status as of 17 August 2026: approved by the Council of Ministers on 4 August 2026; NOT yet introduced in Parliament. No act number (A.C./A.S.) has been assigned. As reported on 15 August 2026, the bill still awaits certification by the State General Accounting Office and the President of the Republic's signature before the parliamentary procedure can begin. Nothing occurred between 10 and 17 August 2026. The official text has not been published; a draft dated 4 August 2026 is circulating, but its correspondence with the text adopted by the Council of Ministers is not confirmed.
Content of interest, reported from secondary sources and not verified against an official text:
- Organisational fault as a constituent element of the offence, with the burden of proof on the prosecution: it would no longer be for the entity to prove that its model was effectively implemented, but for the prosecution to establish a causal link between the organisational deficiency and the offence. The current distinction between offences committed by senior figures and by subordinates would be abolished.
- Presumption of conformity for models built on recognised industry guidelines — conformity as to structure, not a presumption of actual preventive effectiveness; adequacy would remain for the court to assess.
- Remedial conduct capable of extinguishing the entity's liability where it removes the organisational gaps identified, available at most twice for serious offences.
- Surveillance body: the option of assigning the compliance-monitoring function to the board's audit committee would be abolished; entities currently relying on that arrangement would need a separate body.
- Penalties: no direct amendment to Article 10 on the value or number of quotas; the court could disapply or reduce the pecuniary penalty for SMEs taking into account the penalty already imposed on the natural person; disqualification measures would be confined to the most serious offences; confiscation would become available on a negotiated sentence; preventive seizure would be conditional on "serious indicia".
- Limitation: extinction of the offence after 5 years (disqualification of up to one year) or 2 years (pecuniary penalty only). Limitation periods for the entity's liability are otherwise not amended.
- Delegation on the catalogue: the bill would delegate to the Government, within 8 months of the law's entry into force, the task of revising the penalty system and confining the catalogue of predicate offences to "corporate crime". No immediate effect on the catalogue in force.
Expected effect if enacted: none on the figures, potentially decisive on the case law. What counts as a safeguard, and who has to prove it, would change. The catalogue would move only later, through the delegated decree.
6.2 Germania — BT-Drs. 21/6133, raising the OWiG §30 ceiling to EUR 40 million
Status as of 17 August 2026: pending in committee. No activity in the window.
The vehicle is the bill implementing Directive (EU) 2024/1203 on the protection of the environment through criminal law ("Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafrechts — Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203"), which also carries the general quadrupling of the corporate fine ceiling under §30 OWiG.
Timeline: Cabinet decision 29 April 2026 — bill tabled as BT-Drs. 21/6133 on 26 May 2026 — first reading and referral to the Legal Affairs Committee 11 June 2026 — Bundesrat opinion and Government counter-statement 12 June 2026 (BT-Drs. 21/6668; the Bundesrat proposed treating compliance as a separate mitigating factor under §30(2a) and codifying five core compliance elements in §130(1) OWiG — both rejected by the Federal Government) — public expert hearing before the Legal Affairs Committee 6 July 2026, with divided views.
Between 10 and 17 August 2026: nothing. No committee recommendation, no second or third reading, no Bundesrat passage, no publication in the Bundesgesetzblatt. The earliest possible next step is the sitting week of 7-11 September 2026.
Expected effect if enacted: it moves a number. The German ceiling would rise from EUR 10,000,000 (OWiG §30, intentional offence) to EUR 40,000,000. This is a step change, not a drift.
8. Limiti della verifica di questa settimana
Dichiarati perché il bollettino sia usabile senza doverli ricostruire.
- GU n. 189 del 17 agosto 2026: non ancora indicizzata al momento del controllo. Un atto pubblicato in giornata non sarebbe stato intercettato. Va ripreso all'apertura della prossima finestra.
- Legge 7 agosto 2026, n. 145 (conversione del D.L. 100/2026, giustizia): il testo originario del decreto non tocca il D.Lgs. 231/2001, e Normattiva conferma indirettamente l'assenza di impatto, ma il testo coordinato post-conversione non è stato letto integralmente. Verifica residua.
- Banca dati CED / Italgiure non interrogabile per via automatica: l'esito negativo sulla giurisprudenza poggia sulla pagina ufficiale delle novità della Corte e su repertori qualificati, non su una query esaustiva per data di deposito.
- Pagine NIM di EUR-Lex (misure nazionali di recepimento) non leggibili: la tabella è generata lato client. Lo stato dei recepimenti nella tabella del §5 è ricostruito da fonti nazionali primarie e da stampa specializzata, non dall'elenco ufficiale delle misure notificate.
- Termine di recepimento della direttiva (UE) 2026/1021: indicato in 1° giugno 2028 da fonte unica secondaria. Da verificare sul testo in GUUE.
- Russia, Svizzera e Messico: nessun elemento trovato. È assenza di riscontro in una sorveglianza leggera, non conferma che nulla sia accaduto.
Bollettino redatto il 17 agosto 2026 su fonti aperte. Le voci non risalite alla fonte primaria sono marcate «non confermato» o «da verificare» nel corpo del testo. Vale la regola dell'osservatorio: ciò che non è accertato non è dato.